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Roma,
20 gennaio 2017
Circolare n. 22/2017
Oggetto: Previdenza – Le novità
della Legge di Bilancio 2017 – Legge
11.12.2016, n. 232, su S.O. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016.
Si segnalano le principali disposizioni in materia previdenziale
contenute nella Legge di Bilancio 2017 (ex
Legge di Stabilità).
Detassazione dei premi di
risultato e welfare aziendale –
(art.1, commi da 160 a 162) – Come già avvenuto lo scorso anno anche
nel 2017, sempre per mancanza di copertura finanziaria, le aziende non
beneficeranno della decontribuzione INPS sui premi di risultato erogati in
virtù di contratti di secondo livello (aziendali o territoriali).
Per quanto riguarda invece la detassazione degli stessi premi
di risultato, resa strutturale dallo
scorso anno dalla legge n. 208/2015, la norma in esame ha modificato alcuni
aspetti della relativa disciplina. In particolare è stata aumentata fino a 3
mila euro (in precedenza 2 mila euro) la soglia del premio detassabile su cui applicare l’imposta agevolata del 10%
(sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali); tale soglia può
essere ulteriormente incrementata fino a 4 mila euro (in precedenza 2.500 euro)
qualora il contratto di secondo livello preveda strumenti e modalità di
coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro; infine è stata
ampliata la platea dei lavoratori beneficiari della detassazione comprendendo
tutti coloro con un reddito imponibile annuo fino a 80 mila euro (in precedenza
fino a 50 mila euro). Restano confermati tutti gli altri aspetti della
disciplina della detassazione tra cui quelli relativi alla natura delle somme
detassabili che, come è noto, devono essere di ammontare variabile e legate ad
incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione.
E’ stata altresì confermata la possibilità per il datore di
lavoro di convertire, per scelta del lavoratore, il premio di risultato in welfare aziendale ossia in prestazioni,
beni e servizi con finalità sociale corrisposti al lavoratore o ai suoi
familiari in natura o sotto forma di rimborso spese (tra cui servizi di
educazione e istruzione come scuole materne, asili nido e borse di studio,
servizi di mensa scolastica nonché servizi di assistenza ai familiari anziani o
non autosufficienti); tali prestazioni sono escluse dal reddito di lavoro
dipendente e pertanto completamente detassate, nei limiti degli importi
indicati dall’art. 51 del TUIR (Testo
Unico sui Redditi). Una novità di quest’anno riguarda la completa
detassazione dei contributi di previdenza complementare ed assistenza sanitaria
erogati in sostituzione di premi di risultato anche se eccedenti i limiti di
deducibilità previsti dalle rispettive normative. E’ stato infine precisato che
rientrano tra le prestazioni di welfare completamente detassate anche quelle
erogate in conformità a disposizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali o negli accordi interconfederali e non solo negli accordi aziendali o
territoriali.
Sgravi contributivi per neoassunti
(art. 1, commi da 308 a 310) – A differenza degli anni
passati lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche
in apprendistato) effettuate dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non sarà
generalizzato ma limitato alle sole assunzioni di studenti che abbiano precedentemente
svolto presso lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro o
periodi di apprendistato di primo o terzo livello (volti al conseguimento della
qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria
superiore ovvero di titoli di studio universitari e di alta formazione compresi
i dottorati di ricerca). Lo sgravio a favore dei datori di lavoro sarà pari al
100% dei contributi INPS nei limiti di 3.250 euro annui per ciascuna nuova
assunzione e avrà durata triennale. Si segnala inoltre che:
·
lo sgravio non incide in alcun modo sul calcolo della pensione
dei lavoratori interessati in quanto il periodo decontribuito sarà interamente
coperto dallo Stato tramite contributi figurativi;
·
lo sgravio si riferisce ai soli contributi a carico dei
datori di lavoro e pertanto i contributi a carico dei lavoratori saranno dovuti
in misura piena;
·
l’assunzione a tempo indeterminato deve essere effettuata
entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio;
·
lo sgravio non può essere goduto dall’azienda per più di una
volta per lo stesso lavoratore e non è cumulabile con esoneri o riduzioni dei
contributi previsti da altre normative vigenti.
Cambi
di appalto (art. 1, comma 164)
– In caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto è
stato definitivamente escluso l’obbligo di versamento del contributo di licenziamento da parte dell’impresa cedente qualora i
lavoratori licenziati siano assunti dall’impresa subentrante per effetto di clausole sociali previste da contratti
collettivi nazionali; in assenza di tale disposizione siffatta esclusione non
avrebbe potuto più essere applicata a decorrere da quest’anno.
Contribuzione
INPS sulle partite IVA (art. 1, comma
165) – A partire dal 2017 è stata
ridotta al 25,72% (in precedenza 27,72%) l’aliquota contributiva sulle partite IVA non iscritte ad altre forme
pensionistiche obbligatorie.
Congedi di paternità (art.
1, comma 354) – E’ stato prorogato fino al 2018 il congedo di paternità
introdotto dalla riforma Fornero (d.lgvo
n. 92/2012). Il congedo in questione, disciplinato dal DM 22.12.2012, consiste
nell’obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per due giorni
(che diventeranno quattro nel 2018), anche non continuativi, entro i primi 5
mesi di vita del figlio dietro riconoscimento di un’indennità a carico
dell’INPS pari al 100% della retribuzione; per il 2018, sempre nello stesso
periodo di 5 mesi, il padre lavoratore potrà usufruire, in sostituzione della
madre, di un ulteriore giorno di assenza alle stesse condizioni.
Anticipazione del
pensionamento (art. 1, commi da 166 a 186) – In via sperimentale
dall’1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 sarà
possibile accedere al cosiddetto APE
(Anticipo Finanziario a Garanzia
Pensionistica) che consiste in un anticipo del pensionamento erogato sotto
forma di prestito da un istituto di credito ai lavoratori con almeno 63 anni di
età e 20 anni di contributi, che maturino il diritto alla pensione entro 3 anni
e 7 mesi e la cui pensione non superi una certa soglia (per il 2017 pari a
702,65 euro mensili). Il prestito dovrà essere restituito dai lavoratori a
partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento
mensili per una durata di 20 anni. Diverso è l’APE sociale destinato cioè a particolari categorie di soggetti svantaggiati
sempre con almeno 63 anni di età (tra cui disoccupati e invalidi con almeno 30
anni di contributi nonché lavoratori con 36 anni di contributi che svolgano da
almeno sei anni continuativi attività usuranti); l’APE sociale comporta, nei
limiti delle risorse disponibili, l’erogazione da parte dello Stato di
un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data
di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per
l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Le modalità attuative dei
due tipi di APE saranno stabilite con successivi decreti.
Pensione anticipata (art. 1,
comma 194) – Dal 2018 saranno abolite definitivamente le penalità sui trattamenti
pensionistici anticipati per chi ha meno di 62 anni di età introdotte a suo
tempo dalla riforma delle pensioni del Governo Monti (legge n. 214/2011).
Part-time incentivato per
lavoratori prossimi alla pensione (art.1, comma 233) – Sono
state drasticamente ridotte a 20 milioni di euro per il 2017 (in precedenza 120
milioni) e a 10 milioni di euro per il 2018 (in precedenza 60 milioni) le
risorse stanziate per favorire la staffetta
generazionale all’interno delle aziende introdotta dalla legge di Stabilità
2016. Come è noto tale strumento, peraltro sino ad oggi scarsamente utilizzato,
è volto ad agevolare il passaggio di lavoratori anziani da un contratto a tempo
pieno indeterminato ad un contratto part-time.
Fabio Marrocco Codirettore |
Per riferimenti confronta
circ.ri conf.li nn. 122/2016, 6/2016, 163/2015, 50/2015, 43/2015, 27/2015,
6/2015, 51/2013,190/2012
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Allegato uno |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La
riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle
organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016
LEGGE 11
dicembre 2016, n. 232
Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e
bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019.
La Camera
dei deputati ed
il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.1
*****OMISSIS*****
160.
All'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n.
208, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite
dalle
seguenti: «3.000 euro»;
b) al
comma 184 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le
somme e i
valori di cui
al comma 4
del medesimo articolo
51
concorrono a formare il reddito
di lavoro dipendente
secondo le
regole ivi previste e
non sono soggetti
all'imposta sostitutiva
disciplinata dai commi da 182 a 191
del presente articolo,
anche
nell'eventualita' in cui gli stessi siano
fruiti, per scelta
del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte,
delle somme di cui
al comma 182»;
c)
dopo il comma 184 e' inserito il seguente:
«184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a
formare
il reddito di
lavoro dipendente, ne'
sono soggetti
all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi
da 182 a 191:
a) i
contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
versati, per scelta del
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui
al comma 182 del presente articolo,
anche se eccedenti
i limiti
indicati
all'articolo 8, commi
4 e 6,
del medesimo decreto
legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi
non concorrono a formare
la parte imponibile delle prestazioni
pensionistiche complementari ai
fini dell'applicazione delle previsioni di cui
all'articolo 11, comma
6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del
2005;
b) i
contributi di assistenza sanitaria di cui
all'articolo 51,
comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi,
di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.
917, versati per scelta del lavoratore in
sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182 del
presente articolo, anche
se eccedenti i limiti indicati nel
medesimo articolo 51,
comma 2,
lettera a);
c) il
valore delle azioni di
cui all'articolo 51,
comma 2,
lettera g), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,
ricevute, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in
parte, delle somme di cui al comma 182 del
presente articolo, anche
se eccedente il limite indicato nel medesimo
articolo 51, comma
2,
lettera
g), e indipendentemente dalle
condizioni dallo stesso
stabilite»;
d) al
comma 186, le parole: «euro 50.000» sono
sostituite dalle
seguenti: «euro 80.000»;
e) al
comma 189, le parole: «2.500 euro»
sono sostituite dalle
seguenti: «4.000 euro».
161.
All'articolo 51, comma 2, del testo unico
delle imposte sui
redditi, di
cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986,
n. 917, dopo
la lettera f-ter)
e' inserita la
seguente:
«f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di
lavoro a
favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti
per prestazioni, anche in forma assicurativa,
aventi per oggetto il
rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono
definite dall'articolo 2,
comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto
del Ministro del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27
ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del
16 gennaio 2010,
o
aventi per oggetto il rischio di gravi
patologie».
162. Le
disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2,
lettera f),
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come da ultimo
modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n.
208, si interpretano nel
senso
che le stesse
si applicano anche
alle opere e
servizi
riconosciuti dal datore di lavoro, del settore
privato o pubblico, in
conformita' a
disposizioni di contratto
collettivo nazionale di
lavoro,
di accordo interconfederale o di contratto
collettivo
territoriale.
*****OMISSIS*****
164.
All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono
sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dal 1º gennaio 2013».
165. A decorrere
dall'anno 2017, per
i lavoratori autonomi,
titolari
di posizione fiscale
ai fini dell'imposta
sul valore
aggiunto, iscritti alla Gestione separata
di cui all'articolo
2,
comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335,
che non risultano
iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria ne' pensionati,
l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1,
comma 79, della legge
24 dicembre 2007, n. 247, e' stabilita in
misura pari al 25 per
cento.
166. A
decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31
dicembre
2018, e' istituito
l'anticipo finanziario a
garanzia
pensionistica (APE). L'APE e' un prestito
corrisposto a quote mensili
per dodici mensilita' a un soggetto in possesso
dei requisiti di cui
al comma 167 del presente articolo fino alla
maturazione del diritto
alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo
24, commi 6 e 7, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione
del prestito
avviene a partire dalla maturazione del
diritto alla pensione
di
vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per
una durata di venti
anni. Il prestito e' coperto da una polizza
assicurativa obbligatoria
per il rischio di premorienza.
167.
L'APE puo' essere richiesto dagli
iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria, alle forme
sostitutive ed esclusive
della
medesima e alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma
26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al
momento della richiesta di
APE, hanno un'eta' anagrafica minima di 63
anni e
che maturano il
diritto a una pensione di vecchiaia entro 3
anni e 7
mesi, purche'
siano in possesso del requisito contributivo
minimo di venti anni e
la loro pensione, al netto della rata di
ammortamento corrispondente
all'APE richiesta, sia pari o superiore, al
momento dell'accesso alla
prestazione,
a 1,4 volte
il trattamento minimo
previsto
nell'assicurazione generale obbligatoria. Non
possono ottenere l'APE
coloro
che sono gia'
titolari di un
trattamento pensionistico
diretto.
168. Il soggetto
richiedente, direttamente o
tramite un
intermediario autorizzato ai sensi della legge
30 marzo 2001, n. 152,
presenta all'Istituto nazionale
della previdenza sociale
(INPS),
tramite
il suo portale,
domanda di certificazione del
diritto
all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei
requisiti di cui al comma
167 del
presente articolo, certifica
il diritto e
comunica al
soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo
massimo dell'APE
ottenibile.
169. Il
soggetto in possesso della certificazione di cui al
comma
168 del presente articolo, direttamente o tramite
un intermediario
autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001,
n. 152, presenta,
attraverso l'uso dell'identita' digitale SPID
di secondo livello, di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
285 del 9 dicembre 2014,
e con i modelli da approvare
con il decreto
del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 175
del presente articolo,
domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia
da liquidare al
raggiungimento dei requisiti di
legge. La domanda
di APE e di
pensione di cui al periodo precedente non sono
revocabili, salvo in
caso di esercizio del diritto di recesso di cui
agli articoli 125-ter
del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, e 67-duodecies del
codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005,
n. 206. In deroga all'articolo 67-duodecies,
comma 2, del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, il
termine per recedere dal contratto di
assicurazione di cui ai commi
da 166 a 186 del presente articolo
e' di quattordici
giorni. La
facolta' di estinzione anticipata dell'APE
e' regolata dal
decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al
comma 175 del
presente articolo. Nella domanda il
soggetto richiedente indica
il
finanziatore cui richiedere l'APE,
nonche' l'impresa assicurativa
alla quale richiedere la copertura del rischio
di premorienza. Le
informazioni precontrattuali e contrattuali
previste ai sensi
di
legge sono fornite, in formato elettronico e su
supporto durevole, al
soggetto
richiedente dall'INPS, per
conto del finanziatore e
dell'impresa assicurativa; il finanziatore
e l'impresa assicurativa
forniscono all'INPS, in tempo utile, la
documentazione necessaria. I
finanziatori e le imprese assicurative
sono scelti tra
quelli che
aderiscono agli accordi-quadro da stipulare,
a seguito dell'entrata
in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri
di
cui al comma 175 del presente articolo, tra il
Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e,
rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana
e l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici e
altre imprese assicurative
primarie. L'attivita' svolta dall'INPS ai sensi
dei commi da 166 a
186 del presente articolo non costituisce esercizio
di agenzia in
attivita'
finanziaria, ne' di
mediazione creditizia, ne'
di
intermediazione assicurativa.
170. La
durata minima dell'APE e' di sei mesi. L'entita' minima
e
l'entita' massima di APE richiedibile sono
stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma
175 del
presente articolo. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del
titolo VI del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre
1993, n. 385, il prestito costituisce credito
ai consumatori. Per le
finalita' di cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231,
l'operazione di finanziamento e' sottoposta
a obblighi semplificati
di adeguata
verifica della clientela.
Con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze,
sentito il Comitato
di sicurezza
finanziaria, sono definite le modalita'
semplificate di adempimento
dei predetti obblighi, tenuto conto della
natura del prodotto e di
ogni altra circostanza riferibile al
profilo di rischio
connesso
all'operazione
di finanziamento. Il
decreto del Presidente
del
Consiglio dei ministri di cui al comma
175 del presente
articolo
disciplina le
comunicazioni periodiche al
soggetto finanziato e
assicurato, anche in deroga a quanto previsto
dalla legge.
171.
L'istituto finanziatore trasmette
all'INPS e al
soggetto
richiedente
il contratto di
prestito, ovvero l'eventuale
comunicazione
di reiezione dello
stesso. L'identificazione del
soggetto richiedente e' effettuata dall'INPS
con il sistema
SPID
anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del
decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231,
per il perfezionamento del
contratto di
finanziamento
e della polizza
assicurativa del rischio
di
premorienza. In caso di concessione del
prestito, dalla data
del
perfezionamento decorre il termine di cui agli
articoli 125-ter del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385,
e 67-duodecies del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre
2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha
ricevuto dall'INPS tutte
le informazioni precontrattuali e contrattuali
previste ai sensi di
legge. In caso di reiezione della
richiesta, ovvero di recesso da
parte del soggetto richiedente, la domanda di
pensione e' priva
di
effetti. L'erogazione del prestito ha
inizio entro trenta
giorni
lavorativi dalla data del predetto
perfezionamento. L'INPS trattiene
a partire dalla prima pensione mensile
l'importo della rata per il
rimborso
del finanziamento e
lo riversa al
finanziatore
tempestivamente e comunque non oltre
centottanta giorni dalla data di
scadenza della medesima rata.
172. I
datori di lavoro del settore privato del richiedente,
gli
enti bilaterali o i fondi di solidarieta' di
cui agli articoli 26 e
27 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, possono, previo
accordo individuale con
il lavoratore, incrementare
il montante
contributivo individuale maturato da
quest'ultimo, versando all'INPS
in un'unica soluzione, alla scadenza prevista
per il
pagamento dei
contributi del mese di erogazione della prima
mensilita' dell'APE, un
contributo non inferiore, per ciascun anno o
frazione di anno
di
anticipo rispetto alla maturazione
del diritto alla
pensione di
vecchiaia, all'importo determinato
ai sensi dell'articolo
7 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al
contributo di cui al
periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie
e di
riscossione previste dall'articolo 116, comma
8, lettera a),
della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel
caso di mancato
o ritardato
pagamento dei contributi previdenziali
obbligatori.
173. E' istituito
nello stato di previsione
del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo
di garanzia per
l'accesso
all'APE, con una dotazione iniziale pari a
70 milioni di
euro per
l'anno 2017. Le disponibilita' del Fondo di cui
all'articolo 1, comma
32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
versate all'entrata
del bilancio dello Stato per il corrispondente
importo di 70 milioni
di euro nell'anno 2017. Per
le finalita' del
presente comma e'
autorizzata l'istituzione di un apposito conto
corrente presso la
tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per
l'accesso all'APE e'
ulteriormente alimentato con le
commissioni di accesso
al Fondo
stesso, che a tal fine sono versate
all'entrata del bilancio
dello
Stato per la successiva riassegnazione al
Fondo. Tali somme
sono
versate sul conto corrente presso la tesoreria
dello Stato istituito
ai sensi del terzo periodo del presente comma.
La garanzia del Fondo
copre l'80 per cento del finanziamento
di cui al
comma 166 del
presente articolo e dei relativi interessi. La
garanzia del Fondo e'
a prima richiesta, esplicita, incondizionata,
irrevocabile e onerosa.
Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla
garanzia dello Stato,
avente
le medesime caratteristiche di quella del
Fondo, quale
garanzia di ultima istanza. Il
finanziamento e' altresi'
assistito
automaticamente dal privilegio di cui
all'articolo 2751-bis, numero
1),
del codice civile.
La garanzia dello
Stato e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Il Fondo e' surrogato di diritto
alla banca, per
l'importo
pagato, nel privilegio di cui al citato
articolo 2751-bis, numero 1),
del codice civile. Tale finanziamento e le
formalita' a esso connesse
nell'intero svolgimento del rapporto
sono esenti dall'imposta
di
registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra
imposta indiretta,
nonche' da ogni altro tributo o diritto.
174.
All'APE si applica il tasso di interesse
e la misura
del
premio
assicurativo relativa all'assicurazione di
copertura del
rischio di premorienza indicati negli
accordi-quadro di cui al comma
169.
175. Le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 165 a 174 e gli ulteriori criteri,
condizioni e adempimenti
per
l'accesso al finanziamento, nonche' i
criteri, le condizioni
e le
modalita' di funzionamento del Fondo di
garanzia di cui al comma 173
e della garanzia di ultima istanza dello Stato
sono disciplinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
176. La
gestione del Fondo di garanzia di cui
al comma 173 e'
affidata all'INPS sulla base di un'apposita
convenzione da stipulare
tra lo stesso Istituto e il Ministro
dell'economia e delle finanze e
il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
177. Le
somme erogate in quote mensili di
cui al comma
166 del
presente articolo non
concorrono a formare
il reddito ai
fini
dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche.
A fronte degli
interessi sul finanziamento e dei premi
assicurativi per la copertura
del rischio di
premorienza corrisposti al
soggetto erogatore e'
riconosciuto, alle condizioni di cui al
presente comma, un
credito
d'imposta annuo nella misura massima del
50 per
cento dell'importo
pari
a un ventesimo
degli interessi e
dei premi assicurativi
complessivamente pattuiti
nei relativi contratti.
Tale credito
d'imposta non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle
imposte sui redditi ed e' riconosciuto
dall'INPS per l'intero importo
rapportato a mese a partire dal primo
pagamento del trattamento
di
pensione. L'INPS recupera il credito
rivalendosi sulle ritenute
da
versare
mensilmente all'erario nella
sua qualita' di
sostituto
d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da
15 a 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601.
178.
Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma
171
non rilevano ai
fini del riconoscimento di
prestazioni
assistenziali e previdenziali sottoposte alla
prova dei mezzi.
179. In
via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre
2018, agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria, alle
forme
sostitutive ed esclusive
della medesima e
alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995,
n. 335, che si trovano in una delle condizioni
di cui alle lettere da
a) a d) del presente comma, al compimento del
requisito anagrafico
dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni
di cui ai commi 185 e
186 del presente articolo, un'indennita' per
una durata non superiore
al periodo intercorrente tra la data di
accesso al beneficio
e il
conseguimento
dell'eta' anagrafica prevista
per l'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia di cui
all'articolo 24, comma
6, del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214:
a) si
trovano in stato di disoccupazione a seguito di
cessazione
del
rapporto di lavoro
per licenziamento, anche
collettivo,
dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n.
604,
hanno concluso integralmente la
prestazione per la
disoccupazione loro spettante da almeno tre
mesi e sono in possesso
di un'anzianita' contributiva di almeno 30
anni;
b)
assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il
coniuge o un parente di
primo grado convivente
con handicap in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge
5 febbraio
1992, n. 104,
e sono in
possesso di un'anzianita'
contributiva di almeno 30 anni;
c)
hanno una riduzione della
capacita' lavorativa, accertata
dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita'
civile, superiore o uguale al 74 per cento e
sono in possesso
di
un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori
dipendenti, al momento
della decorrenza
dell'indennita' di cui al comma 181, all'interno
delle professioni
indicate nell'allegato C annesso alla presente
legge che svolgono da
almeno sei anni in via continuativa attivita'
lavorative per le quali
e' richiesto un impegno tale da rendere
particolarmente difficoltoso
e rischioso il loro svolgimento
in modo continuativo
e sono in
possesso di un'anzianita' contributiva di
almeno 36 anni.
180. La concessione
dell'indennita' di cui
al comma 179 e'
subordinata alla cessazione dell'attivita'
lavorativa e non spetta a
coloro
che sono gia'
titolari di un
trattamento pensionistico
diretto.
181.
L'indennita' di cui al comma 179 e' erogata
mensilmente su
dodici mensilita' nell'anno ed e' pari
all'importo della rata mensile
della pensione calcolata al momento dell'accesso
alla prestazione.
L'importo dell'indennita' non puo' in ogni caso
superare l'importo
massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto
a rivalutazione.
182.
L'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo non e'
compatibile con i trattamenti di sostegno
al reddito connessi
allo
stato di disoccupazione involontaria,
con il trattamento
di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, nonche'
con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del
decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207.
183. Il
beneficiario decade dal diritto all'indennita' nel caso di
raggiungimento
dei requisiti per
il pensionamento anticipato.
L'indennita' e' compatibile con la percezione
dei redditi da lavoro
dipendente o parasubordinato nel limite di
8.000 euro annui
e dei
redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo nel limite di 4.800
euro annui.
184.
Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' per il
personale degli enti pubblici di ricerca,
che cessano l'attivita'
lavorativa e richiedono l'indennita' di cui al
comma 179 del presente
articolo i termini di pagamento delle indennita'
di fine servizio
comunque denominate di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge
28 maggio
1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento
dell'eta' di cui
all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214,
e sulla base della disciplina vigente in materia
di corresponsione
del trattamento di fine servizio comunque
denominato.
185. Le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa
annuali di cui al
comma 186, sono disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla
data di
entrata in vigore
della presente legge, avuto particolare
riguardo a:
a) la determinazione delle
caratteristiche specifiche delle
attivita' lavorative di cui al comma 179,
lettera d);
b) le
procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso
al
beneficio di cui
ai commi da
179 a 186
e la relativa
documentazione da presentare a tali fini;
c) le
disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179
a 186, con particolare riferimento:
1)
all'attivita' di monitoraggio e alla
procedura di cui al
comma 186 del presente articolo, da effettuare
con il procedimento di
cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
2)
alla disciplina del procedimento di
accertamento anche in
relazione
alla documentazione da presentare per
accedere al
beneficio;
3) alle comunicazioni
che l'ente previdenziale erogatore
dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce
all'interessato in esito
alla presentazione della domanda di accesso al
beneficio;
4) alla predisposizione dei
criteri da seguire
nell'espletamento dell'attivita' di verifica
ispettiva da parte del
personale ispettivo del
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali nonche' degli enti che
gestiscono forme di assicurazione
obbligatoria;
5)
alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente
previdenziale
delle
informazioni relative alla
dimensione, all'assetto
organizzativo dell'azienda e alle tipologie di
lavorazioni aziendali,
anche
come risultanti dall'analisi
dei dati amministrativi in
possesso degli enti previdenziali, ivi
compresi quelli assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro;
6)
all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al comma
186;
7)
alle forme e modalita'
di collaborazione tra
enti che
gestiscono
forme di assicurazione
obbligatoria, con particolare
riferimento allo scambio di dati ed
elementi conoscitivi in
ordine
alle tipologie di lavoratori interessati.
186. Il
beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi
dei commi
da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel
limite di 300 milioni di
euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro
per l'anno 2018, di 647
milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462
milioni di euro per
l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno
2021, di 83 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per
l'anno 2023. Qualora
dal
monitoraggio delle domande
presentate e accolte
emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie di
cui al primo periodo del
presente comma,
la decorrenza dell'indennita' e'
differita, con
criteri di priorita' in ragione della
maturazione dei requisiti
di
cui al comma 180, individuati con
il decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al
comma 185, e, a parita'
degli
stessi, in ragione della data di presentazione
della domanda, al fine
di garantire un numero di accessi all'indennita' non
superiore al
numero programmato in relazione alle predette
risorse finanziarie.
*****OMISSIS*****
194.
Con effetto sui trattamenti pensionistici
decorrenti dal 1º
gennaio 2018, le disposizioni di cui
all'articolo 24, comma 10, terzo
e
quarto periodo, del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214,
in materia di riduzione percentuale dei
trattamenti pensionistici,
non trovano applicazione.
*****OMISSIS*****
233.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
1, comma 284,
quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' ridotta di
100 milioni di euro per l'anno 2017 e di
50 milioni di
euro per
l'anno 2018 e, conseguentemente, le
somme versate in
entrata al
bilancio dello Stato ai sensi
dell'undicesimo periodo del
medesimo
comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro
per l'anno 2017 e a
60 milioni di euro per
l'anno 2018, sono
trasferite all'INPS a
copertura dei maggiori oneri derivanti dallo
stesso comma 284 nella
misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e
di 10 milioni di euro
per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio
dello Stato per
l'importo di 100 milioni di euro per l'anno
2017 e di 50 milioni di
euro per l'anno 2018.
*****OMISSIS*****
308. Al
fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori
di
lavoro privati, con
riferimento alle nuove
assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche
in apprendistato,
con esclusione dei contratti di lavoro
domestico e di quelli relativi
agli operai del settore agricolo, decorrenti
dal 1º gennaio 2017 al
31
dicembre 2018, e'
riconosciuto, per un
periodo massimo di
trentasei
mesi, ferma restando
l'aliquota di computo
delle
prestazioni pensionistiche, l'esonero dal
versamento dei complessivi
contributi
previdenziali a carico
dei datori di
lavoro, con
esclusione dei
premi e contributi
dovuti all'INAIL, nel
limite
massimo di un importo di esonero pari a
3.250 euro su
base annua.
L'esonero
di cui al
presente comma spetta,
a domanda e alle
condizioni di cui al comma 309 del presente
articolo, ai datori
di
lavoro che assumono a tempo indeterminato,
secondo quanto stabilito
al primo periodo del presente comma, entro sei
mesi dall'acquisizione
del titolo di studio, studenti che hanno
svolto presso il
medesimo
datore di lavoro attivita' di alternanza scuola-lavoro
pari almeno al
30 per cento delle ore di alternanza previste
ai sensi dell'articolo
1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n.
107, ovvero pari almeno
al 30 per cento del monte ore previsto per le
attivita' di alternanza
all'interno dei percorsi erogati ai sensi del
capo III
del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero
pari almeno al
30 per
cento
del monte ore
previsto per le
attivita' di alternanza
realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al
capo II del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008,
ovvero pari
almeno al
30 per cento
del monte ore
previsto dai rispettivi
ordinamenti per le attivita' di alternanza nei
percorsi universitari.
L'esonero di cui al primo periodo
del presente comma
si applica
inoltre ai datori di lavoro
che assumono a
tempo indeterminato,
secondo quanto stabilito al medesimo primo
periodo, entro sei
mesi
dall'acquisizione del titolo di studio,
studenti che hanno
svolto,
presso il medesimo datore di lavoro, periodi di
apprendistato per la
qualifica e
il diploma professionale, il
diploma di istruzione
secondaria superiore, il
certificato di specializzazione tecnica
superiore o periodi di
apprendistato in alta
formazione. L'INPS
provvede, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili
a legislazione vigente, anche ai
fini di cui al comma
309 del
presente
articolo, al monitoraggio del
numero di contratti
incentivati ai sensi del presente comma e delle
conseguenti minori
entrate contributive, inviando relazioni mensili
al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle
finanze.
309. Il
beneficio contributivo di cui al comma 308 e'
riconosciuto
nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di
euro per l'anno 2017,
di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di
86,9 milioni di euro per
l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020,
di 50,7
milioni
di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni
di euro
per l'anno 2022.
Qualora dal monitoraggio delle domande
presentate e accolte emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, del numero di
domande rispetto alle risorse finanziarie
determinate ai sensi
del
primo
periodo del presente
comma, l'INPS non
prende in esame
ulteriori domande per l'accesso al beneficio di
cui al comma 308.
310.
Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del
beneficio di cui ai commi 308 e 309, al
fine di
una sua eventuale
prosecuzione.
*****OMISSIS*****
354. L'applicazione delle
disposizioni concernenti il
congedo
obbligatorio per il padre lavoratore
dipendente, da fruire entro
i
cinque mesi dalla nascita del figlio,
introdotte in via sperimentale
per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4,
comma 24, lettera a),
della legge
28 giugno 2012,
n. 92, nonche',
per l'anno 2016,
dall'articolo 1, comma 205, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e'
prorogata anche per gli anni 2017 e
2018. La durata
del congedo
obbligatorio per il padre lavoratore dipendente
e' aumentata a due
giorni per l'anno 2017 e a
quattro giorni per
l'anno 2018, che
possono essere goduti anche in via
non continuativa; al
medesimo
congedo si applica la disciplina di cui al
decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre
2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio
2013. Per l'anno
2018 il
padre lavoratore dipendente puo' astenersi per
un periodo ulteriore
di un giorno previo accordo con la madre e in
sua sostituzione in
relazione
al periodo di
astensione obbligatoria spettante
a
quest'ultima. Alla copertura degli oneri
derivanti dai primi
tre
periodi del presente comma, valutati in 20
milioni di euro per l'anno
2017 e alla parziale copertura degli oneri
derivanti dai primi
tre
periodi del presente comma, valutati in 41,2
milioni di euro
per
l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni
di euro per l'anno 2017
e a 31,2 milioni di euro per l'anno
2018, mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per occupazione
e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
*****OMISSIS*****
FINE TESTO